L’interpello n. 237/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce finalmente il trattamento fiscale dei fringe benefit relativi alle ricariche elettriche per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Con la risposta n. 237/2025 dello scorso 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul trattamento fiscale delle ricariche elettriche effettuate con la carta carburante aziendale per i veicoli full electric e plug-in hybrid, spiegando che i rimborsi spese sulla ricarica elettrica non riducono il valore del fringe benefit da tassare.
Diamo un contesto: un’azienda ha chiesto all’Agenzia delle Entrate come trattare le ricariche effettuate tramite carta carburante aziendale presso colonnine di ricarica pubbliche dal punto di vista fiscale – e se queste potessero essere escluse dalla tassazione.
Inoltre, si domandava se, in caso di extra-chilometraggio per uso privato, le somme trattenute al dipendente potessero ridurre il valore tassabile del fringe benefit.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le ricariche elettriche non si tassano. Ai fini delle tabelle ACI, l’energia elettrica è considerata carburante e – se fornita dal datore di lavoro tramite carta carburante aziendale – non costituisce reddito imponibile, a prescindere dall’utilizzo privato o aziendale che il dipendente fa del veicolo.
Insomma, se il dipendente usa una carta carburante aziendale per ricaricare l’auto elettrica presso colonnine di ricarica pubblica non deve pagare tasse su quell’energia – anche se usa l’auto per motivi personali.
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